Gestione aziendale

Aggiornamento! Coronavirus 27 gennaio 2021 Ecco di cosa devono tenere conto gli impresari costruttori
Istruzioni della Seco e della Suva inerenti al comportamento durante i controlli sui cantieri
La SECO e la Suva hanno adattato le loro istruzioni inerenti all'attuazione delle misure di protezione contro la diffusione del coronavirus sui cantieri alle inasprite misure federali del 13 gennaio 2021. Questi adattamenti non contengono modifiche dirette per il settore principale della costruzione. Tuttavia, si sottolinea l'importanza di rispettare sistematicamente le attuali misure di protezione.
Lavarsi le mani, mantenere le distanze e, se ciò non è possibile, indossare una mascherina: queste sono le principali misure di protezione. La SSIC fa appello alle imprese, affinché esse si attengano rigorosamente a queste misure ed esigano tale comportamento anche dai loro dipendenti. Ciò è importante per poter continuare a mantenere operativi i cantieri in sicurezza. Tuttavia, al fine di prevenire un'ulteriore diffusione del coronavirus, è ora ancora più importante che mai attenersi rigorosamente a queste regole, insieme come settore.
I punti più importanti sono sempre ancora i seguenti:
-
All'interno si applica un obbligo generale di indossare la mascherina di protezione. Le costruzioni grezze non sono considerate spazi interni finché sono inserite le finestre.
-
Nelle costruzioni grezze si deve ancora mantenere una distanza di 1.5 metri da altre persone o, se questa non può essere mantenuta, vige l’obbligo di indossare la mascherina.
-
L'obbligo della mascherina vale durante il trasporto di gruppo. Il conducente ne è esonerato se l'uso della mascherina comporta un rischio per la sicurezza (ad es. appannamento delle lenti). Se il conducente non indossa la mascherina, il sedile del passeggero non può essere occupato.
-
I locali di uso comune (per es. locali per le pause, spogliatoi, sale riunioni, mense ecc.) devono essere puliti almeno una volta al giorno. Inoltre, le superfici che vengono spesso toccate, come le superfici dei tavoli e gli schienali delle sedie, devono essere sempre puliti.
-
Nei ristoranti per il personale e nelle mense aziendali vige l'obbligo generale di indossare le mascherine. Questo obbligo viene meno se si consuma il pasto ai posti a sedere.
-
I tavoli per 4 persone possono essere occupati solo da due persone sedute diagonalmente.
-
Ai tavoli più grandi deve essere garantita la distanza di 1.5 metri. Il regolamento sulla distanza è applicato anche mantenendo libero un sedile tra i posti a sedere.
-
Nelle sale riunioni si applica l’obbligo generale di indossare la mascherina. Inoltre, deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di 1.5 metri. Per l’occupazione dei tavoli si applicano le stesse regole applicate ai ristoranti per il personale e alle mense aziendali.
-
Si raccomanda di impartire una breve istruzione ogni mattina prima di iniziare il lavoro. In questo modo si possono informare e istruire i lavoratori sulla situazione attuale e sulle misure di protezione da rispettare. È inoltre consigliabile che i superiori si informino in questa occasione sul benessere dei dipendenti e che ricordino regolarmente che chi manifesta dei sintomi deve rimanere a casa.
Trova qui il documento della SECO e della Suva: https://backtowork.easygov.swiss/it/
I controlli sui cantieri sono effettuati esclusivamente dalla Suva e, se necessario, dall'ispettorato cantonale del lavoro e dalla polizia. Le commissioni paritetiche o i sindacati non hanno un mandato esplicito o l’autorizzazione esplicita per effettuare controlli relativi al COVID-19. Si prega di segnalare immediatamente eventuali situazioni non chiare o violazioni di competenza da parte di persone non autorizzate al Dipartimento Politica padronale e Servizio giuridico della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) all'indirizzo rechtsberatung@baumeister.ch o al tel. 079 862 95 64.
La SSIC e le sue sezioni inviano una lettera a Comuni e Cantoni
Considerata l’attuale ondata di pandemia da coronavirus, la SSIC e le sue sezioni si appellano ai Comuni e ai Cantoni affinché pianifichino i progetti in modo più vigoroso, semplifichino i processi, indicano gare d’appalto, assegnino i lavori e sostengano l’edilizia nel mantenere, laddove possibile, i cantieri in funzione. Una parte di questi compiti può essere svolta efficientemente dalle autorità con la modalità del telelavoro. Nei prossimi giorni la SSIC e le sue sezioni invieranno ai Comuni e ai Cantoni una lettera in tal senso dal titolo "Pandemia da coronavirus – continuare a gestire insieme i cantieri in modo sicuro – salvaguardare i posti di lavoro". All'articolo
Protezione dei lavoratori particolarmente a rischio (gruppi a rischio)
Le persone particolarmente vulnerabili devono essere protette in modo specifico, come è avvenuto nella primavera del 2020. A tal fine, dovrebbe essere reintrodotto il diritto al lavoro da casa o a una protezione equivalente sul posto di lavoro oppure a un congedo per le persone particolarmente vulnerabili. Sui cantieri, le misure di protezione possono generalmente essere attuate. Questo significa che in casi estremi le persone a rischio che svolgono professioni in cui le disposizioni di protezione non possono essere attuate devono essere esonerate dal lavoro. In questi casi, il datore di lavoro deve esentare i lavoratori particolarmente a rischio dall'obbligo di lavorare continuando però a versare loro l'intero stipendio. Nel comunicato stampa del Consiglio federale, si parla per la prima volta anche dell'indennità per perdita di guadagno per coronavirus. Tuttavia, le ordinanze non sono ancora disponibili e dovranno essere analizzate.
Obbligo del telelavoro
Laddove la natura dell’attività lo renda possibile e praticabile con uno sforzo ragionevole, i datori di lavoro devono consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa da lunedì 18 gennaio 2021. Questa regola non si applica al personale esecutivo di cantiere. Anche la presenza di personale tecnico (capocantiere) sul posto spesso è irrinunciabile.
Per un’edilizia efficiente è importante che le persone di contatto dei committenti siano facilmente raggiungibili e se necessario presenti sul posto. Per evitare che questi importanti referenti si rendano irreperibili, come è avvenuto in alcuni casi nella primavera del 2020, la SSIC interviene direttamente presso gli uffici e i servizi competenti a livello cantonale e comunale. Se il telelavoro è organizzato sulla base di questa disposizione, il datore di lavoro non deve al lavoratore alcun indennizzo per le spese (elettricità, contributi per l’affitto o simili).
La regola delle 5 persone non si applica sul posto di lavoro
I nostri membri hanno ricevuto informazioni parzialmente contraddittorie da varie fonti. In particolare, per quanto attiene al limite delle 5 persone, è stato comunicato loro che questo limite si applica anche al mondo professionale. Dopo aver consultato la SECO, abbiamo avuto la conferma che non è così. Secondo l'art. 3c cpv. 1 e l’art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19, la regola delle 5 persone si applica solo per eventi privati e nello spazio pubblico. Nei locali per il personale e nei depositi, nei locali per le pause e nelle baracche da cantiere non si applica la regola del limite di 5 persone. Le riunioni di lavoro e per le questioni edili inevitabili possono essere svolte in conformità dell’obbligo della mascherina e della regola della distanza. Anche per quanto attiene i locali per le pause e le mense vale la regola della distanza di 1,5 metri e l’obbligo della mascherina. La regola della distanza viene osservata occupando due posti in diagonale a tavoli da 4. L’obbligo di indossare la mascherina è sospeso solo durante il consumo dei pasti. Se necessario, a seconda del numero di persone presenti sul cantiere, le pause devono essere organizzate in maniera scaglionata o si deve disporre di più baracche da cantiere per questo scopo. Su ogni cantiere devono essere allestite sufficienti postazioni per il lavaggio delle mani con acqua corrente, sapone e asciugamani monouso per garantire il rispetto delle misure di protezione.
Prorogata la validità dei permessi d’uso di esplosivi
I permessi d’uso di esplosivi, par esempio quelli dei specialisti di brillamento operanti nella costruzione di strade e gallerie, mantengono la loro validità solo se i titolari frequentano un corso di aggiornamento ogni cinque anni. Vista la pandemia dovuta al coronavirus, questi corsi attualmente possono essere svolti soltanto in modo molto limitato. Nella seduta del 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha pertanto deciso un’ulteriore proroga dell’obbligo di formazione e di sospendere l'obbligo di formazione fino al 27 settembre 2021. Se fino ad allora tutti i titolari di un permesso d'uso interessati non avranno avuto la possibilità di frequentare una formazione complementare, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), in veste di responsabile del rilascio dei permessi, potrà esonerare tali persone dall'obbligo di formazione al massimo fino al 31 dicembre 2022. Nell'ordinanza sugli esplosivi è creata la pertinente base giuridica.
Attuare con determinazione le misure di protezione contro il coronavirus
I datori di lavoro devono pertanto continuare a provvedere affinché i lavoratori si attengano alle raccomandazioni dell’UFSP in materia di igiene e distanziamento. Restano fondamentali le misure conformi all’affermato principio STOP (sostituzione, tecnica, organizzazione, protezione personale). Riteniamo che l’assicurazione svizzera contro gli infortuni SUVA e i cantoni intensificheranno i controlli nei cantieri.
Esteso l’obbligo della mascherina
Ora in tutti i luoghi di lavoro al chiuso in cui è presente più di una persona alla volta è obbligatorio indossare la mascherina. Una grande distanza tra le postazioni di lavoro nella stessa stanza non è più sufficiente.
Avvertenze sull’uso delle mascherine dell’ UFSP
Procedura in caso di sintomi di coronavirus
Il 27 gennaio 2021, il Consiglio federale ha deciso di modificare le regole sulla quarantena dopo un contatto stretto e sulla quarantena per chi viaggia. A partire dall'8 febbraio, se una persona risulta negativa a un test antigenico rapido o a un test PCR, la quarantena può essere terminata a partire dal 7° giorno con il consenso dell'autorità cantonale competente. Fino al termine ordinario della quarantena, la persona deve indossare una mascherina facciale in ogni momento e mantenere una distanza di 1,5 metri dalle altre persone, salvo che si trovi nella propria abitazione o nel proprio alloggio. Il costo del test è a carico della persona che lo ha richiesto.
A partire dall'8 febbraio, all’entrata in Svizzera i viaggiatori provenienti da uno Stato o una regione che attualmente è sull’elenco degli Stati e delle regioni ad alto rischio - come la Spagna e il Portogallo - devono presentare un test PCR negativo eseguito non più di 72 ore prima. Un test antigenico rapido non è sufficiente a questo scopo. Inoltre, come prima, i viaggiatori devono mettersi in quarantena, essi possono però concluderla dal 7° giorno in poi se risultano negativi a un test antigenico rapido o a un test PCR.
L'autunno è arrivato - e con esso anche la stagione influenzale, al quale quest’anno si aggiungeranno gli effetti della pandemia di coronavirus. Una distinzione non è sempre facile da fare. Per le imprese si pone quindi la domanda di come comportarsi quando i dipendenti vengono al lavoro con tosse, mal di gola e febbre.
Se i dipendenti si sentono malati o presentano sintomi individuali che potrebbero essere indicatori di coronavirus, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccomanda quanto segue, prima di eseguire un test del coronavirus:
- Autovalutazione sul coronavirus: I dipendenti con sintomi devono fare l’autovalutazione sul coronavirus. Al termine dell’autovalutazione essi ricevono la raccomandazione sul successivo modo di procedere.
- Test: Se l’autovalutazione o un medico consultato lo raccomanda, allora può essere eseguito un test del coronavirus. Se i criteri dell'UFSP per il test sono soddisfatti, i relativi costi sono assunti dalla Confederazione
- Fino al risultato del test: I dipendenti interessati devono rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone fino a quando i risultati saranno disponibili.
Se il test è positivo, il dipendente deve restare in isolamento e il suo medico emette un certificato malattia. In questi casi vige il pagamento continuato del salario per malattia. In caso di contatto stretto con una persona affetta da coronavirus vige l’obbligo della quarantena. Procedura in caso di contatto con una persona infetta.
Nella scheda informativa «Prolungata l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus/Cosa si applicherà a partire dal 17 settembre 2020?» potrete trovare le avvertenze di diritto del lavoro in materia di isolamento e quarantena.
Lista aggiornata dei Paesi e delle regioni a rischio
Ora si considerano Paesi e regioni a rischio solo quelli in cui il numero dei nuovi contagi per 100 000 abitanti è superiore di 60 unità al numero dei nuovi contagi in Svizzera.
L'elenco degli Stati o delle regioni con elevato rischio di contagio sarà aggiornato al 1° febbraio 2021. Tra i nuovi Paesi che figurano nell’elenco troviamo il Portogallo, la Spagna, Cipro e la Slovacchia, nonché le regioni italiane dell'Emilia-Romagna e del Friuli-Venezia Giulia, la regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra e il land tedesco Turingia. Mentre Danimarca, Georgia, Croazia, Lussemburgo e Serbia non saranno più nell’elenco a partire dal 21 gennaio.
L’elenco completo e ulteriori informazioni sono disponibili qui.
L'obbligo di quarantena non è assoluto. Una deroga ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori si applica alle lavoratrici frontaliere / ai lavoratori frontalieri. Invece, i frontalieri devono rispettare qualsiasi obbligo di quarantena nel loro paese di residenza.
In linea di principio, un dipendente non ha diritto a un’indennità di perdita di guadagno IPG se deve mettersi in quarantena dopo il ritorno da una regione con elevato rischio di contagio «imputabile al dipendente stesso». Un viaggio in una regione con elevato rischio di contagio è considerato «imputabile al dipendente stesso» dopo che questa è stata aggiunta all'elenco delle regioni e degli Stati con elevato rischio di contagio. In questo caso non si applica l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario. Tuttavia, le persone che al momento si trovano già in una regione o uno Stato con elevato rischio di contagio e che al loro ritorno devono mettersi in quarantena hanno diritto a un’indennità di perdita di guadagno IPG, poiché la responsabilità non è considerata «imputabile alle persone stesse». In linea di principio è responsabilità del dipendente richiedere al fondo di compensazione l’indennità per perdita di guadagno IPG.
A partire dall’8 febbraio, anche chi giunge in aereo da Stati o regioni non considerati a rischio deve presentare un test PCR negativo. Mentre chi entra in Svizzera via terra dopo un soggiorno in uno Stato o regione che non è sull’elenco degli Stati o delle regioni a elevato rischio di contagio non deve presentare alcun test. Attualmente ciò è valido anche per i frontalieri.
I datori di lavoro non possono vietare ai loro dipendenti viaggi all’estero in regioni e Stati con elevato rischio di contagio. I dipendenti devono invece essere sensibilizzati sulle conseguenze di tali viaggi. L'autodichiarazione della SSIC può essere utilizzata anche a questo scopo.
Per ulteriori domande importanti riguardo al coronavirus: Aspetti del diritto del lavoro
L'autodichiarazione della SSIC per i lavoratori: tedesco, francese, italiano, retico-romanico, portoghese, spagnolo, albanese, serbo
Prolungata l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus
Nella sua seduta dell'11 settembre 2020, il Consiglio federale ha adottato la decisione di prorogare la validità dell'ordinanza sulla perdita di guadagno COVID-19 fino al 31 dicembre 2021. Ciò significa che in alcuni casi l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus può essere versata anche dopo il 16 settembre 2020.
I lavoratori dipendenti che devono mettersi in quarantena senza alcuna responsabilità propria hanno comunque diritto a un’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Troverete i requisiti specifici per percepire un indennizzo nella relativa scheda informativa.
Ora l’indennità di perdita di guadagno si applica anche ai lavoratori indipendenti e alle persone con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, che a causa delle misure connesse alla lotta contro l’epidemia da Covid-19 sono costrette a interrompere o a limitare in misura consistente la loro attività lavorativa.
Inoltre, troverete informazioni sulle conseguenze in ambito del diritto del lavoro nel caso in cui i lavoratori dipendenti con sintomi di coronavirus debbano rimanere in isolamento, sottoporsi al relativo test e per questo motivo non recarsi al lavoro.
Percezione dell’ILR prolungata
In occasione della conferenza stampa odierna, il Consiglio federale ha annunciato ulteriori adeguamenti per quanto attiene alle indennità per il lavoro ridotto. Poiché ci si aspetta che questa tendenza proseguirà, si intende continuare ad applicare la procedura sommaria per alleviare le aziende e le casse di disoccupazione. Per questo motivo, il Consiglio federale ha nuovamente prorogato, il 18 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021, la procedura sommaria concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR). Le corrispondenti modifiche dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.
Mercoledì il Consiglio federale ha approvato le modifiche per quanto attiene all’indennità per il lavoro ridotto. Il precedente periodo di attesa di un giorno è stato soppresso retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021. I datori di lavoro non dovranno intraprendere alcuna azione a seguito di questo cambiamento retroattivo. L'assicurazione contro la disoccupazione adeguerà i loro conteggi e verserà loro la differenza per i giorni di attesa.
È stata abolita retroattivamente, dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, anche la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all’85 per cento. Nel contempo si farà in modo che questa abolizione temporanea del numero massimo di periodi di conteggio non abbia un impatto negativo sulle aziende una volta che non sarà più valida.
Un’altra importante misura riguarda l’estensione del diritto all’ILR a persone con un'occupazione a tempo determinato e agli apprendisti. L’ILR per gli apprendisti viene concessa alle aziende solo se queste ultime continuano a garantirne la formazione. L’estensione del diritto è applicabile fino al 30 giugno 2021.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
I datori di lavoro possono utilizzare le riserve LPP – questo non vale per la Fondazione per il pensionamento anticipato FAR/PEAN e per le assicurazioni private
I datori di lavoro possono nuovamente utilizzare le riserve dei contributi del datore di lavoro che hanno costituito per versare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale. Il Consiglio federale ha adottato la relativa modifica dell'ordinanza. Il regolamento è entrato in vigore il 12 novembre 2020 e sarà valida fino al 31 dicembre 2021. Questa misura mira a favorire il superamento delle mancanze di liquidità da parte dei datori di lavoro. La misura non ha alcun impatto sui lavoratori.
Attenzione: questo nuovo regolamento NON riguarda soluzioni previdenziali specifiche del settore, come la fondazione di pensionamento anticipato FAR/PEAN. Anche i contributi alle assicurazioni private, come l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, non rientrano in questo allentamento.
Manifestazioni aziendali
Sono vietate le manifestazioni con più di 50 persone (fatta eccezione per le assemblee parlamentari e comunali). Le manifestazioni aziendali, come assemblee, pranzi di Natale, aperitivi ecc. con più di 50 persone sono quindi vietate.
Piano in cinque punti del settore delle costruzioni: ordinate gli striscioni da cantiere
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e Infra Suisse hanno lanciato il piano in cinque punti del settore delle costruzioni per affrontare la crisi causata dal coronavirus. Ordinate gratuitamente gli striscioni da cantiere che potete appendere su più possibili recinzioni da cantiere! Con questa campagna, tutti insieme possiamo sottolineare l'importanza degli investimenti nel settore delle costruzioni.
http://shop.baumeister.ch/
Piano in cinque punti: Firma per e-mail, Banner online
Impegno per una migliore regolamentazione dei costi supplementari
In considerazione della situazione attualmente di nuovo difficile a causa del coronavirus, è importante per noi che i committenti e le imprese di costruzioni trovino un approccio comune per superare la difficile situazione. Per questo motivo, questa settimana abbiamo preparato un modello di lettera per ogni Sezione della SSIC, con il quale essa può richiedere al corrispondente Governo cantonale un incontro tra il settore edile e i committenti sulle soluzioni già in atto. Lo scopo dell’incontro dovrebbe essere quello di far sì che i committenti dei Cantoni o anche delle Città e dei Comuni si assumano i costi supplementari derivanti dalla pandemia da COVID-19.
Note sulla gestione dei costi supplementari
Le misure adottate dalla Confederazione per la lotta contro il coronavirus si riferiscono anche all’esecuzione dei lavori di costruzione. A tale riguardo vengono affrontate le questioni relative alle modalità di attuazione pratica delle misure necessarie da parte delle parti coinvolte e alle modalità di gestione dei costi supplementari sostenuti. Devono essere rispettate le ordinanze e la norma SIA 118, più in specifico dei seguenti possibili articoli:
- Art. 104 norma SIA 118: coinvolgimento della direzione dei lavori per la sicurezza della manodopera
- Art. 94 norma SIA 118: obblighi della direzione dei lavori
- Art. 96 norma SIA 118: proroghe dei termini senza alcuna responsabilità degli imprenditori per i ritardi
- Art. 99 norma SIA 118: istruzioni e documenti relativi all’andamento dei lavori
- Art. 59 norma SIA 118: circostanze straordinarie
La scheda informativa fornisce consigli su come affrontare queste domande. Occorre sempre prestare attenzione alle specificità di ogni singolo caso.
In questo contesto, la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) ha pubblicato anche una scheda informativa sull’esecuzione dei lavori: Raccomandazioni, Scheda informativa sull’esecuzione dei lavori
Il servizio giuridico della SSIC è a disposizione dei membri per una consulenza.
Telefono: +41 58 360 76 76; Mail: rechtsberatung@baumeister.ch
Ulteriori informazioni si trovano sulla pagina della SSIC relativa alla Formazione
Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito web dell'UFSP: Nuovo coronavirus